



Circolare di Studio n. 3/2025 del 11 aprile 2025
Gentile Cliente,
L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (cd rottamazione quater), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa dichiarazione entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione di cui alla L. 197/2022.
Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione di riammissione.
La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi:
Si sottolinea che la decadenza dalla rottamazione si verifica di diritto senza necessità che sia stata “ufficializzata” con provvedimento dell’Agente della riscossione, è sufficiente l’omesso o il tardivo (oltre 5 giorni di tolleranza) pagamento anche di una sola rata.
La liquidazione delle somme avviene d’ufficio entro il 30.6.2025.
Il carico potrà essere dilazionato in un massimo di 10 rate di pari ammontare scadenti:
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.
I versamenti possono avvenire mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o in alternativa tramite domiciliazione bancaria oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione. È in ogni caso esclusa la compensazione.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo (art. 3-bis co. 2 lett. b) del DL 202/2024 conv. L. 15/2025).
I benefici della rottamazione consistono nello sgravio:
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.
Non è necessario presentare domanda di riammissione per i carichi relativi a sole sanzioni già presentati entro il 30.06.2023 che non prevedevano infatti il pagamento di alcuna rata.
Inoltre, una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73 (art. 1 co. 240 della L. 197/2022).
Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda.
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.
I termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo riprendono a decorrere.
Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di essere riammessi alla rottamazione, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica.
Lo Studio, in qualità di intermediario abilitato, può presentare domanda.
Nel caso in cui abbiate omesso o versato tardivamente una o più rate in scadenza sino al 31.12.2024 siete pregati di contattare lo Studio, entro e non oltre il 28/04/2025, in modo da permetterci di procedere alla presentazione della domanda di riammissione per Vostro conto.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.
Il presente articolo riproduce il testo di una circolare dello Studio ed è quindi aggiornato alla data di pubblicazione. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive.