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Iperammortamento 2026-2028: emesso il decreto attuativo

Con il decreto attuativo del MIMIT del 4 maggio 2026 viene definita la disciplina operativa del nuovo iperammortamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti in beni Industria 4.0 e impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Proponiamo quindi una prima lettura circa le disposizioni di maggiore interesse, tenuto conto, in particolare, dell’articolata procedura prevista per l’ammissione ed il monitoraggio del beneficio fiscale introdotto dal Ministero.

1. La Normativa generale primaria. Rinvio.

Sulla disciplina generale dell’iperammortamento 2026-2028, ci eravamo già soffermati nelle nostre precedenti circolari relative alla Legge di Bilancio 2026 ed al Decreto Fiscale 2026, con le quali era stata introdotta detta agevolazione.

Ci riportiamo quindi a tali circolari limitandoci a rammentare che la normativa sopracitata ha introdotto una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese avuto riguardo, brevemente, ai beni materiali Industria 4.0 – individuati negli allegati IV e V della legge n. 199/2025 – nonché ai beni materiali destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

2. Il Decreto attuativo

Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 è invece intervenuto al fine di introdurre le disposizioni “operative”, ossia relative a:

  • le modalità di accesso al beneficio;
  • la procedura telematica GSE;
  • le comunicazioni obbligatorie;
  • la documentazione tecnica e contabile;
  • il sistema di monitoraggio degli investimenti agevolati.

Il provvedimento chiarisce quindi gli aspetti operativi necessari per la concreta fruizione dell’iperammortamento, definendo tempistiche, adempimenti, controlli ed obblighi documentali.

3. Il GSE ed il sistema di comunicazioni progressive

Il GSE assume un ruolo centrale nella gestione della misura, attraverso controlli documentali e monitoraggio periodico delle quote di ammortamento dedotte.

Nel sistema delineato dal Ministero, infatti, assume particolare rilievo il sistema di comunicazioni progressive al GSE, da attuare esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del GSE, a pena della perdita del beneficio ed accessibile mediante SPID o CIE, articolato in tre fasi obbligatorie:

  1. Comunicazione preventiva;
  2. Comunicazione di conferma;
  3. Comunicazione di completamento.

4. La decorrenza del beneficio fiscale.

Quanto al momento di decorrenza della fruizione della maggiorazione, il decreto stabilisce che il beneficio decorre dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene sia entrato in funzione nel medesimo esercizio e il GSE abbia concluso positivamente le verifiche.

5. Il sistema di monitoraggio continuativo

Ulteriore elemento di rilievo riguarda l’obbligo di monitoraggio continuativo, che si protrae fino all’ultimo esercizio di deduzione delle quote maggiorate, per il quale il MIMIT ha previsto alcuni obblighi periodici a carico del contribuente.

Infatti, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

  1. a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  2. b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

6. La perizia tecnica asseverata

L’impresa deve far predisporre da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, un’apposita perizia asseverata al fine di comprovare:

  • Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199
  • L’interconnessione dei beni stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • Il soddisfacimento delle caratteristiche previste dalla normativa relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

In alternativa, è possibile far redigere un’attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.

7. La Certificazione contabile

Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.

Tale certificazione può essere rilasciata dai soggetti incaricati dall’impresa della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti negli appositi Registri.

8. Decadenza dal beneficio

Il perfezionamento dell’iter e la fruizione dell’agevolazione risultano quindi subordinati alla completezza della documentazione trasmessa, oltre che al rispetto rigoroso dei termini e delle procedure iniziali e continuative previste dal Ministero, la cui violazione può comportare la revoca del beneficio.

Il decreto individua inoltre specificatamente le cause di decadenza dal diritto al beneficio, che può verificarsi, totalmente o parzialmente, al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

  • nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
  • false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  • altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio

9. Conclusioni

Il decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028 introduce una disciplina articolata che combina incentivi fiscali particolarmente rilevanti con un sistema di controlli e adempimenti molto strutturato.

Se quindi la misura rappresenta una concreta opportunità per le imprese che intendano investire in trasformazione digitale ed efficientamento energetico, la stessa richiede una gestione preventiva e continuativa accurata sotto il profilo tecnico, fiscale e documentale.

Appare pertanto fondamentale:

  • verificare preventivamente l’ammissibilità dei beni;
  • pianificare le comunicazioni GSE;
  • predisporre tempestivamente la documentazione tecnica;
  • monitorare nel tempo la corretta fruizione del beneficio.

Si raccomanda quindi di avviare sin da subito un’analisi tecnica e fiscale degli investimenti programmati, al fine di ridurre i rischi di contestazione e garantire la piena spettanza dell’agevolazione

Il presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive.

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