Agevolazione “prima casa” per immobili collabenti (F/2): apertura dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 108/2026
4 Giugno 2026
Decreto Fiscale 2026: principali novità dopo la conversione in legge
9 Giugno 2026

Pignoramento presso terzi e fatture elettroniche: nuovi poteri dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dopo il provvedimento n. 153611/2026

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 153611/2026 del 22 maggio 2026 introduce un significativo ampliamento dei dati disponibili per l’Agente della riscossione ai fini delle attività esecutive e trae fondamento nell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.

In particolare, viene prevista la condivisione dei dati aggregati relativi alle fatture elettroniche emesse da contribuenti con carichi iscritti a ruolo.

Dal lato pratico, ciò conferisce all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, un ulteriore e penetrante strumento di ricerca dei clienti – debitori del contribuente esecutato – ai quali notificare un pignoramento presso terzi ai fini del recupero dei crediti erariali.

1. Il quadro normativo di riferimento

La disciplina trova fondamento nell’articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2026. La norma autorizza l’Agenzia delle Entrate a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione specifici dati aggregati derivanti dalle fatture elettroniche transitanti tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2026 disciplina:

  • modalità operative di trasmissione;
  • soggetti coinvolti;
  • tipologia dei dati condivisi;
  • tempistiche di elaborazione;
  • criteri di sicurezza informatica.

Secondo il documento, i dati vengono trasmessi periodicamente all’Agente della Riscossione in forma aggregata.

2. Effetti e finalità della disciplina

La finalità della misura è quella di incrementare l’efficacia delle procedure di riscossione coattiva, con particolare riguardo alle attività di pignoramento presso terzi, agevolando l’individuazione dei clienti dei debitori fiscali.

Con il provvedimento in esame si precisa infatti che: “L’Agenzia delle Entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell’Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione”.

La misura, come sopra precisato, investe quindi i debitori iscritti a ruolo, i coobbligati solidali nonché i loro clienti o committenti titolari di partita IVA.

Grazie al provvedimento, l’Amministrazione Finanziaria si propone quindi di:

  • individuare rapidamente soggetti economicamente collegati al debitore;
  • aumentare il tasso di recupero dei crediti erariali;
  • rendere più mirate le attività di pignoramento presso terzi;
  • ridurre i tempi di analisi patrimoniale del contribuente moroso.

In pratica, grazie al provvedimento sopracitato, l’Agente della Riscossione sarà in grado di ricevere, in modo rapido ed automatizzato, i dati relativi ai soggetti debitori dell’erario riferiti:

  • all’ammontare complessivo dei corrispettivi;
  • al numero delle fatture emesse;
  • ai soggetti clienti del debitore (codice fiscale – partita IVA – cognome e nome o denominazione o ragione sociale –  domicilio fiscale).

3. La tutela dei dati e le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i dati trasmessi saranno esclusivamente quelli necessari all’attivazione delle procedure esecutive e che il sistema deve quindi considerarsi alla stregua di uno strumento di “analisi selettiva” delle posizioni a rischio.

Tuttavia, il provvedimento pone non pochi interrogativi in tema di bilanciamento tra esigenze di riscossione e tutela della privacy.

E’ oramai evidente che la fatturazione elettronica sta assumendo una funzione ulteriore rispetto agli originari obiettivi IVA e antievasione, potendo infatti essere utilizzata anche per finalità di riscossione coattiva.

Quanto al rispetto dei principi di necessità, sicurezza e proporzionalità l’Amministrazione Finanziaria, nel citato provvedimento, ha precisato che:

  • la trasmissione riguarda dati aggregati e non il dettaglio integrale delle fatture;
  • l’analisi è limitata temporalmente agli ultimi sei mesi;
  • l’attivazione delle procedure deve rispettare criteri di gradualità;
  • non è previsto un automatismo generalizzato nei pignoramenti

4. Implicazioni pratiche per imprese e contribuenti

Per effetto del nuovo provvedimento, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo devono quindi tenere presente che:

  • i clienti risultanti dalle fatture elettroniche possono essere individuati più facilmente;
  • i tempi di attivazione delle procedure esecutive potrebbero ridursi;
  • aumenta il rischio di subire un pignoramento presso terzi.

Sarà quindi fondamentale:

  • monitorare la propria posizione debitoria;
  • valutare tempestivamente rateazioni o definizioni agevolate;
  • gestire il rischio reputazionale verso clienti e committenti.

Il provvedimento del 22 maggio 2026 segna un ulteriore passo verso l’integrazione tra banche dati fiscali e procedure di riscossione coattiva.

L’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche consentirà all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di individuare con maggiore rapidità i soggetti potenzialmente aggredibili tramite pignoramento presso terzi.

Sebbene il provvedimento richiami principi di gradualità e proporzionalità, la misura determina un significativo rafforzamento dei poteri dell’amministrazione finanziaria e richiederà particolare attenzione da parte di imprese e contribuenti con esposizioni debitorie verso l’Erario.

Il presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive.

Iscriviti per ricevere un avviso sulla pubblicazione di nuovi contenuti

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.