



Circolare di Studio n. 4/2025 del 1 dicembre 2025
Art. 1, co. da 74 a 77, L. 207/2024; art. 22, co. 5, DL n. 124/2019
Gentile Cliente,
al fine di contrastare l’evasione fiscale, facilitando la rilevazione di eventuali incoerenze tra i corrispettivi emessi e gli incassi rilevati, l’art. 1, co. da 74 a 77, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), tramite modifica dell’art. 2, co. 3, D.Lgs. 127/2015, ha disposto che:
La novità si riferisce:
Diventerà quindi sanzionabile l’omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto.
Dal prossimo 1/01/2026 il Registratore telematico dovrà quindi garantire, oltre alla inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione ed interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
Lo strumento hardware/software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) andrà, dunque, stabilmente collegato al RT mediante il quale trasmettere:
Il citato art. 2, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, dal 1/01/2026 dispone infatti che i registratori telematici o server RT debbano garantire la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. In particolare, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra:
Tale collegamento sarà garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento. È quanto dispone il provvedimento n. 424470/2025, dell’Agenzia delle Entrate.
In base a quanto stabilito dal citato provvedimento, per adempiere il nuovo obbligo, gli esercenti dovranno:
Per agevolare il contribuente, sarà visualizzato l’elenco degli strumenti di cui questi, in base alle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari, risulta titolare.
Nonostante l’obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è prevista una gradualità nella sua attuazione. È stabilito, infatti, che:
Diversamente, per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento elettronico potrà essere operato all’interno della medesima procedura.
Da quanto si legge nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento, le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all’inizio del mese di marzo 2026. La data sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
Per quanto concerne i termini di rilevazione e invio dei dati di pagamento elettronico, il provvedimento in esame specifica che la memorizzazione puntuale di tali dati dovrà avvenire, mediante gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi, al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, “riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare”.
I dati di pagamento andranno poi trasmessi giornalmente nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi.
| SANZIONI – DLGS. 471/97 | FATTISPECIE |
|---|---|
| € 100 – Art. 11, co. 2-quinquies | omessa/incompleta trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni IVA (anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici) entro il limite massimo di € 1.000 per trimestre |
| da € 1.000 a € 4.000 – Art. 11, co. 5 | omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (RT), anche nell’ipotesi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS) |
Vi invitiamo quindi a consultare quanto prima i vostri tecnici per assicurarvi il pieno adeguamento alla nuova normativa.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.
Il presente articolo riproduce il testo di una circolare dello Studio ed è quindi aggiornato alla data di pubblicazione. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive.