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Circolare di Studio 4/2025: obbligo integrazione RT con POS dal 1° gennaio 2026

Circolare di Studio n. 4/2025 del 1 dicembre 2025

OBBLIGO DI INTEGRAZIONE DEL RT CON IL POS DAL 1° GENNAIO 2026

Art. 1, co. da 74 a 77, L. 207/2024; art. 22, co. 5, DL n. 124/2019

Gentile Cliente,

al fine di contrastare l’evasione fiscale, facilitando la rilevazione di eventuali incoerenze tra i corrispettivi emessi e gli incassi rilevati, l’art. 1, co. da 74 a 77, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), tramite modifica dell’art. 2, co. 3, D.Lgs. 127/2015, ha disposto che:

  • a decorrere dal 1/01/2026
  • diventa obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico (POS) ai Registratori Telematici in modo tale che i relativi dati siano trasmessi all’Agenzia in via simultanea.

La novità si riferisce:

  • non solo all’incasso tramite carte di credito, di debito o prepagate
  • ma anche all’adozione di qualsiasi strumento “che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica”, cioè attraverso apposite app (quali Revolut, Scalapay, Paypal, ecc.).

Diventerà quindi sanzionabile l’omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto.

1. NUOVO OBBLIGO DI INTEGRAZIONE

Dal prossimo 1/01/2026 il Registratore telematico dovrà quindi garantire, oltre alla inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione ed interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Lo strumento hardware/software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) andrà, dunque, stabilmente collegato al RT mediante il quale trasmettere:

  • non solo i dati dei corrispettivi giornalieri certificati
  • ma anche i dati del relativo pagamento elettronico.

Il citato art. 2, co. 3, del D.Lgs. 127/2015, dal 1/01/2026 dispone infatti che i registratori telematici o server RT debbano garantire la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. In particolare, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra:

  • i mezzi (sia hardware che software) mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici, sia fisici (“POS”) che digitali (tramite “App”)
  • e quelli mediante i quali “sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri” (RT).

Tale collegamento sarà garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento. È quanto dispone il provvedimento n. 424470/2025, dell’Agenzia delle Entrate.

In base a quanto stabilito dal citato provvedimento, per adempiere il nuovo obbligo, gli esercenti dovranno:

  • accedere all’area riservata sul portale Fatture e Corrispettivi e selezionare l’apposito servizio web che sarà reso disponibile;
  • utilizzare il servizio per registrare i dati identificativi di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, già censito e attivato;
  • registrare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento.

Per agevolare il contribuente, sarà visualizzato l’elenco degli strumenti di cui questi, in base alle informazioni comunicate dagli intermediari finanziari, risulta titolare.

2. DECORRENZA

Nonostante l’obbligo decorra dal prossimo 1° gennaio, è prevista una gradualità nella sua attuazione. È stabilito, infatti, che:

  • per gli strumenti di pagamento elettronico già nella disponibilità degli esercenti, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento andrà effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web nell’area riservata;
  • per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento andrà effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno del mese. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche in caso di variazione degli strumenti già utilizzati (es. disattivazione di un Pos).

Diversamente, per coloro che trasmettono i corrispettivi tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento elettronico potrà essere operato all’interno della medesima procedura.

Da quanto si legge nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento, le nuove funzionalità dovrebbero essere rese disponibili all’inizio del mese di marzo 2026. La data sarà resa nota con un avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

Per quanto concerne i termini di rilevazione e invio dei dati di pagamento elettronico, il provvedimento in esame specifica che la memorizzazione puntuale di tali dati dovrà avvenire, mediante gli strumenti utilizzati per la rilevazione dei corrispettivi, al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, “riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare”.

I dati di pagamento andranno poi trasmessi giornalmente nel rispetto delle specifiche tecniche previste per l’invio dei corrispettivi.

3. ASPETTI SANZIONATORI

SANZIONI – DLGS. 471/97FATTISPECIE
€ 100 – Art. 11, co. 2-quinquiesomessa/incompleta trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni IVA (anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici) entro il limite massimo di € 1.000 per trimestre
da € 1.000 a € 4.000 – Art. 11, co. 5omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (RT), anche nell’ipotesi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici (POS)

Vi invitiamo quindi a consultare quanto prima i vostri tecnici per assicurarvi il pieno adeguamento alla nuova normativa.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Il presente articolo riproduce il testo di una circolare dello Studio ed è quindi aggiornato alla data di pubblicazione. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive.

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