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Proroga versamenti imposte 2026 per soggetti ISA: scadenza al 20 luglio prevista dal DL n. 89/2026

Con il DL n. 89 del 22 maggio 2026, pubblicato in G.U. n. 117/2026, il legislatore ha disposto la proroga dei termini di versamento delle imposte, inizialmente in scadenza al 30 giugno 2026,  risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2025 per i soggetti ISA.

La proroga ora consente di effettuare i versamenti:

  • entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazioni;
  • oppure entro il 20 agosto 2026 applicando la maggiorazione dello 0,8%.

L’estensione riguarda la generalità dei titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali risultano approvati gli ISA, inclusi i contribuenti in regime forfettario e dei minimi, nonché i soci di soggetti fiscalmente trasparenti.

Soggetti beneficiari della proroga

Il differimento del termine è posto a beneficio dei contribuenti:

  • che esercitano attività economiche soggette agli ISA;
  • con ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569.

In particolare riguarda:

  • imprese e professionisti soggetti ISA;
  • contribuenti forfettari;
  • contribuenti in regime dei minimi;
  • soci di società di persone;
  • soci di Srl in trasparenza fiscale;
  • associati di studi professionali;
  • collaboratori di impresa familiare.

La proroga opera anche in presenza di cause di esclusione o inapplicabilità ISA.

Per le società di capitali soggette ISA con esercizio coincidente con l’anno solare, la proroga si applica solo in presenza di approvazione del bilancio nei termini ordinari. In caso di approvazione del bilancio oltre i termini ordinari per particolari esigenze, quindi:

  • non opera la proroga al 20 luglio;
  • restano applicabili le ordinarie scadenze previste dal DPR n. 435/2001.

Soggetti esclusi

Restano esclusi:

  • contribuenti privati non titolari di partita IVA;
  • soggetti che svolgono attività non interessate dagli ISA;
  • contribuenti con ricavi o compensi superiori a € 5.164.569;
  • enti non commerciali privi di attività commerciale.

Per tali soggetti restano quindi applicabili le ordinarie scadenze:

  • 30 giugno 2026;
  • oppure 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%.

Imposte e versamenti interessati

La proroga si applica ai versamenti derivanti:

  • dalle dichiarazioni Redditi;
  • IRAP;
  • IVA;
  • contributi previdenziali collegati al reddito.

La proroga riguarda, tra gli altri:

  • saldo e acconti IRPEF/IRES;
  • IRAP;
  • saldo IVA differito;
  • imposte sostitutive;
  • cedolare secca;
  • IVIE e IVAFE;
  • contributi INPS variabili;
  • diritto camerale annuale CCIAA;
  • adeguamenti ISA.

Nuova maggiorazione dello 0,8%

Si evidenzia che, diversamente dagli anni passati, in caso di differimento al 20 agosto 2026 la maggiorazione applicabile non è più dello 0,40% ma è ora pari allo 0,80%.

Rateizzazione dei versamenti

I contribuenti che intendono rateizzare potranno beneficiare della proroga esclusivamente sulla prima rata.

Le rate successive manterranno le ordinarie scadenze mensili, con applicazione degli interessi di rateazione previsti dalla normativa vigente.

(Il  presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive)

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