



Circolare di Studio n. 1/2024 del 08 aprile 2024
Gentile Cliente,
con la presente circolare si analizzano le principali misure introdotte con il DL 29.3.2024 n. 39, pubblicato sulla G.U. 29.3.2024 n. 74, in materia di agevolazioni fiscali.
l DL 39/2024 è entrato in vigore il 30.3.2024 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.).
L’art. 3 del DL 39/2024 introduce una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM, da adottare entro il 29.5.2024.
Sono chiamati al nuovo adempimento:
• coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la “CILA superbonus”, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
• coloro che presentano i suddetti documenti (“CILA superbonus” o permesso di costruire) dall’1.1.2024.
Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al superbonus consistano nella riqualificazione energetica degli edifici (art. 119 co. 1 – 3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al superbonus (art. 119 co. 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all’ENEA e nel secondo al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), saranno le seguenti:
• dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
• ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024) e relativa percentuale di detrazione;
• ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla suddetta data del 30.3.2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione.
La nuova norma prevede espressamente che l’omessa trasmissione dei dati comporti l’applicazione della sanzione amministrativa di 10.000,00 euro. La sanzione però verrà richiesta soltanto nei casi in cui la “CILA superbonus” o il permesso di costruire siano stati presentati prima del 30.3.2024 (quindi fino al 29.3.2024).
Quando, invece, la “CILA superbonus” o il permesso di costruire sono presentati a partire dal 30.3.2024, non sarà applicata alcuna sanzione, ma l’omesso adempimento comporterà la decadenza dall’agevolazione fiscale senza alcuna possibilità di poter aderire all’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
L’art. 4 co. 1 del DL 39/2024, inserendo il co. 3-bis nell’art. 121 del DL 34/2020, prevede un divieto di compensazione dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per bonus edilizi, in presenza di ruoli scaduti.
Il divieto opera in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro:
• per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento;
• fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Sembra quindi possibile compensare l’eccedenza (ad esempio, se il ruolo scaduto ammonta a 15.000,00 euro e il credito da compensare a 20.0000,00 euro, possono essere compensati 5.000,00 euro).
Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, dunque non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL.
Il divieto non opera se è in corso una rateazione (per la quale non sia intervenuta la decadenza) oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.
Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per bonus edilizi.
Le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La decorrenza del divieto di compensazione in esame sarà stabilita dal suddetto regolamento attuativo
L’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto l’obbligo di presentare, in via telematica, specifiche comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.
Con un successivo DM saranno definite le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Ai fini dell’utilizzo dei citati crediti d’imposta:
• per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con indicazione dell’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione) e una comunicazione al completamento degli investimenti;
• per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione di completamento degli investimenti.
Soltanto ai fini del credito d’imposta per investimenti 4.0, per gli investimenti 2023 l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.
Con l’art. 7 co. 6 – 7 del DL 39/2024, sono stati riaperti i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale introdotto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
In base a tale istituto è possibile ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2022 (in sintesi, le dichiarazioni infedeli e le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni), beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
Non rientrano nel ravvedimento speciale:
• le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni);
• le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ad esempio gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
• le violazioni in tema di quadro RW (possono però essere ravvedute le mancate dichiarazioni di redditi esteri).
• il 31.5.2024 è il termine per rimuovere le violazioni e per pagare in unica soluzione le somme dovute;
• in alternativa al pagamento in unica soluzione, sempre il 31.5.2024 è il termine per corrispondere l’importo delle prime 5 rate che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024.
Le restanti tre rate rimangono fissate alle scadenze ordinarie, quindi al 30.6.2024, al 30.9.2024 e al 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.6.2024.
La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti.
Per effetto di tale divieto non è consentito compensare nemmeno la parte di credito eccedente la somma iscritto a ruolo.
Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.
Con l’art. 4 co. 2 del DL 39/2024 sono state apportate alcune modifiche alla suddetta disciplina:
• il divieto di compensazione opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio derivanti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL);
• il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli (per la quale non sia intervenuta la decadenza);
• il divieto di compensazione non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL;
• sarà possibile estinguere il ruolo mediante compensazione con crediti relativi ad imposte erariali (non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).
Resta confermato che il divieto in esame opera per le compensazioni eseguite dall’1.7.2024.
In base alle modifiche del DLgs. 30.12.2023 n. 219 allo “Statuto del Contribuente”, per qualsiasi tributo e per ogni fattispecie, salvo le eccezioni che saranno individuate da un apposito DM, è previsto l’obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.
Formalmente, la norma è entrata in vigore il 18.1.2024.
Quanto esposto va considerato unitamente alle modifiche del DLgs. 12.2.2024 n. 13 in tema di accertamento con adesione, che hanno introdotto una procedura distinta a seconda che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.
Tali modifiche operano per gli atti emessi dal 30.4.2024.
Con l’art. 7 co. 1 – 3 del DL 39/2024, si prevede che le modifiche in tema di contraddittorio preventivo operano per gli atti emessi dal 30.4.2024.
La decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo, in questo modo, viene a coincidere con la decorrenza delle modifiche in tema di accertamento con adesione.
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.
Studio Fanti Selleri
“Il presente articolo riproduce il testo di una circolare dello Studio ed è quindi aggiornato alla data di pubblicazione. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive.”