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14 Ottobre 2021

Circolare: criptovalute, i principali adempimenti fiscali

Gentile Cliente,
sono molti i soggetti che, in questi ultimi anni, hanno iniziato ad investire nelle criptovalute, bitcoin in primis, con risultati talvolta inaspettati, a fronte delle quotazioni spesso aumentate in modo esponenziale.

Ultimamente si sente sempre più parlare sia di criptovalute che di NFT (non-fungible tokens), i quali sono ora oggetto di vivo interesse, tanto che molti soggetti si sono determinati ad investirvi.

Ciò che tuttavia non sono spesso tenuti in considerazione sono gli adempimenti fiscali correlati a tali investimenti.

Difatti, sono ancora molti coloro i quali ritengono erroneamente che le operazioni sulle criptovalute, non essendo specificatamente normate, restino “indifferenti” al fisco, se non sconosciute, reputando addirittura che le transazioni siano anonime e non tracciabili.

Al contrario, gli investimenti in criptovalute sono oggetto di interesse da parte dell’Amministrazione Finanziaria, che ne ha via via delineato una prassi specifica, oltretutto avvalorata da alcune prime pronunce giurisprudenziali, in base alla quale ha avviato l’attività accertativa.

E’ peraltro atteso un inevitabile intervento in sede comunitaria o sovranazionale, tanto che una proposta di Regolamento della Commissione Europea è già all’esame del Parlamento europeo.

Preliminarmente occorre osservare che, contrariamente a quanto accade per gli investimenti c.d. “tradizionali”, normalmente posti in essere per il tramite di intermediari che oltretutto rivestono il ruolo di sostituto d’imposta, gli investimenti in criptovalute sono principalmente posti in essere attraverso piattaforme virtuali (c.d. exchange) che non si occupano degli adempimenti fiscali, i quali quindi restano in capo al cliente investitore.

Ciò premesso, in termini generali, le principali prescrizioni vigenti in tema di criptovalute possono riassumersi nei seguenti adempimenti:

A) Obbligo di indicazione dell’ammontare delle criptovalute possedute nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

L’annotazione nel quadro RW, che ha comunque valenza meramente informativa e non comporta di per sé quindi alcuna tassazione, salvo quanto sarà di seguito indicato nel seguente punto, consegue alla presunzione dell’Agenzia delle Entrate che le valute virtuali (disciplinate dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 213/2007) siano equiparabili alle valute estere detenute in conti correnti e che quindi, anche per esse, trovi applicazione la disciplina del monitoraggio fiscale.

Per l’Amministrazione Finanziaria, infatti, i c.d. “wallet” (i portafogli virtuali nei quali sono detenute le criptovalute) sono totalmente assimilabili a dei conti correnti.

E’ pur vero che non è tuttavia sempre facile stabilire se un wallet possa ritenersi collocato all’estero o in Italia ma tale problematica non sarà ora oggetto di approfondimento, stante la specificità e delicatezza del tema, da risolversi caso per caso sulla base delle informazioni circa la detenzione delle chiavi di accesso o la tipologia del wallet stesso.

E’ tuttavia bene evidenziare, contrariamente a quanto ritenuto erroneamente da molti, che chi detiene criptovalute è sempre tenuto alla compilazione del quadro RW, a pena di sanzioni, indipendentemente dal quantitativo, non essendo previste soglie minime di valore, fissate solo ai fini della tassazione delle plusvalenze, come sarà meglio appresso specificato.

B) Pagamento dell’imposta sostitutiva in caso di realizzo di plusvalenze.

L’imposizione non è assoluta, in quanto l’obbligo di pagare le imposte sulle eventuali plusvalenze maturate per effetto dell’esecuzione di operazioni su criptovalute scatta solo se, nel corso dell’anno, la giacenza media dei portafogli elettronici (wallet) detenuti dal medesimo contribuente, supera per almeno 7 giorni consecutivi, la detenzione di un controvalore pari ad euro 51.645,69.

La giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla loro tipologia (paper, hardware, desktop, mobile, web).

Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, ossia il superamento della soglia, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
In caso di superamento del suindicato limite di giacenza media, la plusvalenza dovrà essere dichiarata, essendo detto reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, soggetto ad imposta sostitutiva attualmente prevista nella misura del 26 per cento, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.

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All’esito dell’esposizione di tali prime informazioni generali circa le implicazioni e gli adempimenti fiscali connessi alle operazioni o comunque alla detenzione di monete virtuali, precisiamo tuttavia che la compilazione del dichiarativo o comunque il calcolo delle plusvalenze tassate necessita di ulteriori valutazioni da affrontare caso per caso e per le quali restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.
Avv. Giulio Fanti

(Il  presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive)