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D.L. “Sostegno” – Contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA

L’art. 1 del Decreto Legge n. 41/2021 (pubblicato in G.U. in data 23/03/2021 e c.d. “Decreto Sostegno”) è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, in linea con quello previsto dal precedente “Decreto Rilancio”, dal quale si discosta, tuttavia, per alcune differenziazioni. Vi illustriamo quindi le principali disposizioni a riguardo.

 

I soggetti Interessati

La platea dei destinatari del contributo, che prescinde ora dai codici di attività ATECO, è costituita dai Titolari di Partita IVA (residenti in Italia) esercenti attività d’impresa, arte o professione che risultino:

  1. con Partita IVA attiva alla data del 23/03/2021 (entrata in vigore del Decreto Sostegno)
  2. che, nel periodo d’imposta 2019 [1]:
  • abbiano realizzato ricavi/compensi non superiori ad € 10 milioni;
  • ovvero siano titolari esclusivamente di reddito agrario (cioè siano passati su base catastale, ex art. 32 Tuir, senza compilare il quadro RD).

Non sono stati disposti particolari vincoli, ad eccezione di quelli afferenti alle esclusioni appresso indicate, e quindi il contributo spetta a qualsiasi forma di impresa (ditte individuali e società) o professionale (tra cui gli studi associati, i professionisti iscritti alle Casse Previdenziali Professionali o alla Gestione Separata), nonché ai contribuenti forfettari, per qualsiasi attività esercitata, oltre alle imprese agricole che tassano il reddito con criteri forfettari (su base catastale).

Sono invece esclusi dal contributo i soggetti:

  • che hanno attivato la Partita IVA successivamente al 23/03/2021;
  • la cui Partita IVA risulti cessata al 23/03/2021;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari art. 162-bis Tuir (banche/assicurazioni, holding anche industriali, ecc.).

 

Presupposto basato sul “calo del fatturato”

Il contributo introdotto con il Decreto Sostegno, a differenza del precedente, presuppone un calcolo, ai fini della verifica del calo del fatturato, sulla base della “media mensile”.

In particolare, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’intero anno 2020 sia inferiore di almeno il 30 percento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA ed il contributo spetta anche in assenza del requisito del “calo del fatturato”.

 

La quantificazione del contributo

L’entità del contributo è determinato:

– assumendo la suddetta riduzione del monte fatturato/corrispettivi “medio mensile”;

– applicando ad essa una percentuale variabile in ragione della “dimensione” del contribuente, più precisamente:

  • 60% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 100.000
  • 50% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 100.001 ed € 400.000
  • 40% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.001 ed € 1.000.000
  • 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 1.000.001 ed € 5.000.000
  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 5.000.000 (e fino a € 10 milioni)

Contributo minimo: qualora il calcolo indicasse un importo inferiore ai seguenti limiti (ciò anche per i soggetti che hanno aperto partita Iva dal 01/01/2020, il contributo sarà comunque riconosciuto entro l’importo di:

– €. 1.000: per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti);

– €. 2.000: per gli altri soggetti (società e studi associati).

Contributo massimo: il contributo non può eccedere l’importo di € 150.000.

 

Erogazione o fruizione del Contributo

Per quanto concerne le modalità di fruizione del contributo, il richiedente, in alternativa all’accreditamento diretto sul conto corrente, nella “conversione” in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel/Fisconline) [2].

Detta opzione è irrevocabile.

Il credito d’imposta dovrebbe essere utilizzabile fino dalla conoscenza dell’esito positivo dell’istanza.

 

Adempimenti

Al fine di ottenere il contributo, come in precedenza, i contribuenti dovranno presentare apposita istanza telematica all’Agenzia Entrate, attestando la sussistenza dei relativi requisiti (entità del “calo del fatturato”; volume dei ricavi/compensi del 2019; ecc.).

L’istanza potrà essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del Cassetto Fiscale, quale il nostro Studio.

L’Istanza dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla apertura del “canale telematico”, prevista per il 30 marzo 2021.

[1] Nota: per le imprese con periodo d’imposta non solare va fatto riferimento al secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’entrata in vigore del DL Sostegni

[2] Quanto all’utilizzo del credito d’imposta, non trovano applicazione i limiti di utilizzo nel mod. F24: 1) di €. 250.000, riferite i crediti d’imposta da indicare a quadro RU (art. 1, co. 53, L. n. 244/07); 2) di €. 700.000, riferito le compensazioni in un anno solare nel mod. F24 (art. 34 L. 388/2000); 3) riferiti alla presenza di ruoli scaduti per debiti erariali di importo superiore a €. 1.500 (art. 31, DL 78/2010).

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)