Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 25816/2021) ha statuito che la presunzione legale di maggior reddito, addotta dall’Amministrazione Finanziaria sulla base delle risultanze delle indagini bancarie, non trova applicazione solo per i titolari di reddito d’impresa bensì anche per le persone fisiche sebbene, relativamente a queste ultime, rilevino unicamente le movimentazioni di versamento.
Di conseguenza, l’operatività di detta presunzione comporta l’inversione dell’onere della prova, per la quale il contribuente sarà chiamato a dimostrare che i movimenti bancari addotti a fondamento dell’accertamento non sono fiscalmente rilevanti.
La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da un contribuente per l’annullamento di un accertamento induttivo posto in essere dall’Amministrazione Finanziaria la quale, sulla base dell’esame delle movimentazione dei conti correnti, aveva determinato presuntivamente maggiori redditi, ai fini IRPEF, qualificandoli come “redditi diversi da attività di lavoro autonomo non abituale”, sulla base della presunzione di cui all’art. 32, come richiamato dal successivo art. 38, del d.p.r. n. 600 del 1973.
All’esito del contenzioso la Corte di Cassazione ha statuito ed in parte ribadito, i seguenti principi, rilevando che:
Sul punto la Corte di Cassazione ha in pratica fatto proprio quanto rilevato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 228/2014) la quale ha dichiarato illegittimo ritenere che, per i redditi di lavoro autonomo, il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe, in pratica, a un costo a sua volta produttivo di un ricavo (come avviene invece per l’attività imprenditoriale), principio che la Suprema Corte ha ampliato estendendolo a tutti i redditi di natura diversa da quella di impresa.
In conclusione, ferme le limitazioni suddette, l’Amministrazione Finanziaria è ammessa all’utilizzo delle indagini bancarie anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche, sebbene limitatamente ai versamenti e comunque prescindendo dalla natura dell’attività eventualmente svolta.
Si ribadisce che, dall’applicazione di tale presunzione iuris tantum, di cui all’art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973, ne consegue l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, che sarà quindi tenuto ad allegare la prova liberatoria – non generica ma analitica – con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.
(Il presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive)