Cessione dei crediti fiscali inerenti alle spese per ristrutturazioni edilizie: novità e prossime scadenze
9 Marzo 2021
D.L. “Sostegno” – Contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA
29 Marzo 2021

Alberghi: credito d’imposta per la ristrutturazione

L’art. 10 del DL 83/2014 riconosce, previa presentazione di apposita istanza, un credito d’imposta alle imprese alberghiere per le spese sostenute per la riqualificazione delle strutture alberghiere.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • le imprese alberghiere;
  • le strutture che svolgono attività agrituristica;
  • gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • le strutture ricettive all’aperto (es. campeggi).

INTERVENTI AGEVOLABILI

L’art. 79 del DL 104/2020 non fa specifico riferimento alle tipologie di interventi ammessi all’agevolazione. Tuttavia, per espressa previsione normativa, per quanto non diversamente disposto si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all’art. 10 del DL 83/2014.
Il credito d’imposta è quindi riconosciuto per le spese relative a:

  • interventi di “ristrutturazione edilizia”, vale a dire gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione in senso stretto;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica;
  • ulteriori interventi (es. acquisto di mobili e arredi. Potrebbe rientrare in questa fattispecie di costi la realizzazione di dehors con annesso mobilio interno).

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, il credito d’imposta è pari al 65% dei costi agevolabili, fino ad un massimo di 200.000 euro.

 

ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE

Al fine di accedere all’agevolazione dovrà essere presentata apposita istanza, probabilmente con il meccanismo del click day, considerato lo stanziamento complessivo per il 2020 e 2021 di 180 milioni di euro.
Sul punto le disposizioni attuative aggiornate forniranno maggiori indicazioni.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6850”), mediante i servizi telematici (Entratel o Fisconline).
Non si applica la ripartizione in quote annuali prevista dall’art. 10 co. 3 del DL 83/2014.

 

TRATTAMENTO FISCALE

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.

 

REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta, sulla base delle precedenti disposizioni, dovrebbe essere revocato:

  • nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;
  • per la fattispecie di acquisto di mobili e arredi, qualora i beni siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
  • in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Nei suddetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.

 

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta dovrebbe essere, come in precedenza, alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale in vigore all’emanazione del DM 7.5.2015 (es. detrazione per riqualificazione energetica). 

 

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)