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Circolare di Studio n. 05/2018: Bonus Edili per l’anno 2018

La legge di Bilancio 2018 ha riconfermato i c.d. “Bonus Edili” già in vigore, seppure con alcune modificazioni ed integrazioni che Vi riportiamo sinteticamente.

1) BONUS PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la detrazione IRPEF/IRES introdotta dai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, dal 1° gennaio 2018, l’agevolazione tuttavia spetterà in misura ridotta, mentre per alcune nuove fattispecie spetterà la detrazione nella misura del 65%.
Più precisamente:
– SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO E POSA DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, ACQUISTO A POSA DI SCHERMATURE SOLARI
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la detrazione IRPEF/IRES è ridotta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
• finestre comprensive di infissi;
• schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006).
– SPESE SOSTENUTE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE:
In relazione agli impianti di climatizzazione invernale, invece, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:
nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione Ue 18 febbraio 2013 n. 811/2013;
nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Commissione Ue 18 febbraio 2013 n. 811/2013, con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Sono esclusi dalla detrazione, quindi non spetta l’agevolazione fiscale, gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
– SPESE SOSTENUTE PER IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI DA BIOMASSE COMBUSTIBILI:
Per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si applica la detrazione nella misura del 50%, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
– SPESE PER MICRO-COGENERATORI IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI
La legge di bilancio 2018 prevede che la detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
Per poter fruire della detrazione questi ultimi interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% rispetto ai valori tabellari.

– INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEGUITI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI CONDOMINIALI:
Gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali e non condominiali beneficiano della detrazione IRPEF/IRES, generalmente nella misura del 65% dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione è tuttavia ridotta al 50% per le spese documentate e rimaste a carico del singolo condomino per i seguenti interventi sulle parti comuni di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.:
 acquisto ed installazione di finestre, infissi e schermature solari;
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (con efficienza almeno pari alla classe energetica A).
Per tali interventi il limite di spesa è di 60.000,00 euro con una detrazione massima di 30.000,00 euro.
Quanto alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta invece nella misura:
– del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
– del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo economico.
Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
– BONUS PER SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:
La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre introdotto una nuova agevolazione nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica.
In tal caso, la detrazione spetta nella misura:
– dell’80% se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
– dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

2) CESSIONE DELLA DETRAZIONE DERIVANTE DALLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Dal 1.1.2018 è prevista la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte di tutti i contribuenti, incapienti e non ed anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI PER I QUALI PUÒ ESSERE CEDUTA LA DETRAZIONE
A decorrere dall’1.1.2018, i crediti d’imposta IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
– sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
– sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari (abitative e non).
E’ bene precisare che la cessione non è estesa per i crediti conseguenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
SOGGETTI CHE POSSONO CEDERE LA DETRAZIONE SPETTANTE
La cessione del credito d’imposta, ottenibile da tutti gli interventi per il risparmio energetico, può essere posta in essere da parte di tutti i contribuenti, “incapienti “ e non. Solo gli “incapienti”, tuttavia, potranno cedere la detrazione fiscale ad un istituto di credito.
SOGGETTI A CUI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE
In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:
ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
– ovvero ad altri soggetti privati;
ad istituti di credito (per i soli contribuenti c.d. incapienti).
con la facoltà di successiva cessione del credito.

3) INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2018, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis co. 1 del TUIR.

4) BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
Interventi edilizi iniziati dall’1.1.2017 – Novità della legge di bilancio 2018
Viene prorogato il bonus mobili, sebbene senza maggiorazione per le giovani coppie, il quale viene concesso purché nell’unità immobiliare oggetto di “arredo” siano effettuati lavori di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, per le spese sostenute nell’anno 2018, è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto, siano iniziati dall’1.1.2017.
La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, inoltre:
• è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
• è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000,00 euro.
Per gli interventi edilizi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel 2017 e proseguiti nel 2018, il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione.
Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

5) BONUS VERDE

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate e sostenute nel 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:
• la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
• la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.
TIPOLOGIE DI IMMOBILI AGEVOLATI
Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:
• su unità immobiliari ad uso abitativo;
• sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.
Limite di spesa e ripartizione della detrazione
La detrazione:
• è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;
• deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

(Note legali: il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione.)