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Circolare di Studio n. 2/2019: nuovo regime forfettario 2019

IL NUOVO REGIME FORFETARIO 2019

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha innovato il regime c.d. “forfettario”, a suo tempo introdotto dalla L. 190/2014, ampliandone la portata, seppure modificando alcune delle cause di esclusione all’accesso all’agevolazione. In attesa dei primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, Vi evidenziamo le principali novità introdotte dalla normativa.

1. REQUISITI DI ACCESSO

La Legge di Bilancio ha abrogato gran parte dei requisiti previgenti, indicando, in sostanza, un unico requisito costituito dal mancato superamento della soglia massima di ricavi e/o compensi conseguiti nell’esercizio precedente, in particolare:

a)    Nuova Soglia Ricavi/Compensi: viene innalzata al nuovo limite di euro 65.000 con riferimento ai ricavi o ai compensi conseguiti nell’anno precedente.

Il limite è unico e non vi è quindi più diversificazione in relazione alla tipologia di attività esercitata. Precisiamo che i coefficienti di redditività restano tuttavia inalterati.

Qualora l’attività sia stata avviata in corso dell’anno precedente, ai fini della verifica del superamento della soglia i ricavi vanno ragguagliati ad anno.

b)   Decadenza: in caso di inizio attività, il superamento della soglia nel corso dell’esercizio non prevede alcuna decadenza ma la sola uscita dal regime agevolato nel periodo successivo;

c)    Più Attività: come in passato, anche dall’esercizio 2019, la verifica del rispetto del suddetto limite, deve essere effettuata tenuto conto della somma dei ricavi e/o dei compensi realizzati con riferimento a tutte le attività esercitate, anche se cessate;

d)   Regime Fiscale: L’Agenzia ha chiarito che la somma dei ricavi dell’anno precedente va determinato adottando il criterio proprio del regime utilizzato nell’anno precedente (per cassa o competenza).

2. CAUSE DI ESCLUSIONE

Come nella disciplina previgente, sono previsti vincoli e quindi cause di esclusione, parte delle quali sono stati modificati dalla Legge di Bilancio 2019. Come in passato non sono ammessi al “regime forfettario”:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Sono invece stati modificati gli ulteriori vincoli, in particolare, non è consentito aderire ai seguenti soggetti:

d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (non più solo in regime di trasparenza fiscale) o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (non è peraltro tuttora chiaro se quest’ultimo requisito sia riferito a tutte le ipotesi sopradescritte ovvero alle sole s.r.l. o associazioni in partecipazione);

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

3. TASSAZIONE, IVA E RITENUTA D’ACCONTO

Il regime prevede una tassazione agevolata per mezzo dell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 percento sulla base imponibile, determinata forfetariamente applicando coefficienti predeterminati al totale dei ricavi o compensi.

Come nel sistema previgente, resta fermo l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (ma salvo che nel caso di operazioni con l’estero). Inoltre, rimane altresì escluso l’assoggettamento a ritenuta d’acconto.

Restano ovviamente invariate le disposizioni previgenti inerenti al regime agevolato non modificate dalla Legge di Bilancio 2019.

A prescindere dal possesso dei requisiti e dall’inesistenza di cause ostative all’accesso al regime, l’eventuale adesione allo stesso necessita tuttavia di una preventiva analisi di convenienza con riferimento specifico per il soggetto interessato. A tal fine lo Studio è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)