



Con l’ordinanza n. 3950 depositata il 22 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di detrazione IVA e rimborso forfetario sugli autoveicoli, ribadendo un principio di particolare rilievo per imprese e professionisti: l’inerenza e la strumentalità del bene all’attività esercitata costituiscono presupposti indefettibili anche in caso di rimborso forfetario.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato (Cass. nn. 11943/2012 e 23514/2018) e assume particolare importanza in chiave difensiva nei contenziosi relativi ai crediti IVA maturati negli anni precedenti.
Il quadro normativo: art. 19 DPR 633/72 e rimborso forfetario ex DL 258/2006
Ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che i beni e i servizi acquistati siano inerenti e strumentali all’attività economica esercitata dal soggetto passivo.
Tale principio, secondo la Suprema Corte, non viene meno neppure nell’ipotesi di rimborso forfetario dell’IVA sugli autoveicoli, previsto dall’art. 1 del DL 258/2006 (conv. L. 278/2006), emanato in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia UE 14 settembre 2006, causa C-228/05 (“Stradasfalti”).
In altri termini, la modalità forfetaria di rimborso non elimina l’onere probatorio relativo all’inerenza dei costi sostenuti.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso IVA relativo agli anni 2003-2006 opposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva presentato istanza di rimborso anche in forma forfetaria.
La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che:
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha in seguito accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che:
La Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“L’accertamento dell’inerenza e della strumentalità del bene all’attività del contribuente rientra tra i presupposti per la detrazione dell’IVA ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972 e tale presupposto deve essere accertato anche nel caso di rimborso forfetario previsto dall’art. 1 della L. 278/2006, in attuazione della sentenza CGUE 14 settembre 2006, causa C-228/05.”
La sentenza è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna per nuovo esame.
Conclusioni
L’ordinanza n. 3950/2026 conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: l’inerenza costituisce requisito strutturale del diritto alla detrazione e al rimborso IVA e deve essere dimostrata con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
L’onere probatorio è rigoroso in quanto il contribuente deve dimostrare in modo puntuale:
Di conseguenza, la procedura forfetaria non comporta quindi un alleggerimento dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione e quindi:
Per le imprese che hanno presentato o intendono presentare istanze di rimborso IVA su autoveicoli, la pronuncia impone un’attenta valutazione preventiva della documentazione e della strategia difensiva.
(Il presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive)