


Il tema del recesso anticipato del conduttore nelle locazioni ad uso non abitativo continua a rappresentare uno degli aspetti maggiormente controversi della disciplina locatizia.
Con una recente pronuncia (Cass. Civ. 4 giugno 2026, n. 17802), la Suprema Corte ha riconfermato l’orientamento secondo cui il ridimensionamento aziendale può costituire “grave motivo” tale da giustificare il recesso del conduttore dal contratto di locazione, purchè sussistano determinate circostanze.
La decisione assume particolare rilievo per imprese e professionisti chiamati a gestire situazioni di crisi, riorganizzazione o riduzione dei costi aziendali.
Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, ai sensi del comma 8 dell’art. 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392, il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora ricorrano gravi motivi, mediante comunicazione al locatore con preavviso di almeno sei mesi.
La norma è finalizzata a contemperare l’esigenza di stabilità del rapporto locatizio con la necessità di consentire all’impresa di adeguarsi a mutamenti economici e organizzativi che rendano non più sostenibile il mantenimento dell’immobile locato.
L’istituto del recesso per gravi motivi è stato tuttavia oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale che ne ha progressivamente definito i requisiti applicativi.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che i gravi motivi devono essere:
La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardava un’impresa che aveva esercitato il diritto di recesso anticipato, ai sensi del comma 8 dell’art. 27 dlla Legge 392/78, da un contratto di locazione commerciale, motivandolo con una significativa crisi aziendale e con la conseguente necessità di trasferire le proprie attività in una sede meno onerosa.
I giudici di merito avevano tuttavia escluso la sussistenza dei gravi motivi, qualificando il trasferimento come una mera scelta imprenditoriale.
A fronte del ricorso dell’impresa conduttrice, la Corte di Cassazione Civile invece, con la sentenza del 4 giugno 2026, n. 17802, si è discostata da tali pronunce, esprimendosi in senso diametralmente opposto.
La Suprema Corte ha difatti osservato che, quando l’esercizio del recesso non è frutto di una scelta imprenditoriale arbitraria bensì di una decisione imposta da esigenze oggettive di sopravvivenza aziendale, ricorrono i presupposti richiesti dall’art. 27 della Legge n. 392/1978.
I Giudici di legittimità, hanno infatti valorizzato:
Conseguentemente hanno riconosciuto la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti alla base del proprio costante orientamente per il quale, affinchè si possa configurare la presenza dei “gravi motivi”, questi devono essere:
La Corte di Cassazione ha ribadito che il ridimensionamento aziendale può integrare un grave motivo di recesso quando costituisce, in sostanza, la risposta necessaria ad una crisi economica oggettiva e sopravvenuta.
Non rileva quindi il fatto che l’imprenditore adotti volontariamente una decisione organizzativa, poiché tale scelta può rappresentare la conseguenza inevitabile di fattori esterni che incidono sull’equilibrio economico dell’impresa.
Il ridimensionamento aziendale non costituisce pertanto automaticamente un grave motivo di recesso; tuttavia, quando rappresenta la risposta necessaria ad una crisi economica sopravvenuta e indipendente dalla volontà dell’imprenditore, esso può legittimare il recesso anticipato dalla locazione commerciale.
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