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Circolare di Studio n. 4/2019: Fattura Elettronica – le tematiche più discusse

FATTURA ELETTRONICA – LE TEMATICHE PIÙ DISCUSSE

Gentile Cliente,
riportiamo di seguito le risposte alle tematiche più discusse sulla fattura elettronica, secondo le disposizioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

INDICE

INVIO/RICEZIONE FATTURE
1. Invio di una fattura verso una partita Iva (o codice fiscale) inesistente o cessata
2. Ricezione di una fattura per merce mai acquistata
3. Fattura cartacea in luogo della fattura elettronica
4. Fornitore che non invia la fattura elettronicamente
5. Emissione delle fatture elettroniche da soggetto che svolge commercio al dettaglio
6. Ricevute/fatture fiscali
7. Fatture di acquisto datate 2018 (cartacee) ma ricevute nel 2019

FATTURE DIFFERITE
8. Possibilità di utilizzo della fattura elettronica differita
9. Fattura differita per prestazioni di servizi

DETRAIBILITA’
10. Detrazione dell’IVA

ESENZIONI
11. Fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti
12. Fatture elettroniche a cittadini senza partita Iva

AUTOFATTURE
13. Autofatture emesse per omaggi
14. Autofatture in caso di reverse charge
15. Autoconsumo dell’imprenditore individuale ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate

BOLLO
16. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

ESTERO
17. Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)
18. Cessioni in ambito comunitario: il modello INTRA
19. Fatture nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”


INVIO/RICEZIONE FATTURE

1. Invio di una fattura verso una partita Iva (o codice fiscale) inesistente o cessata
– Fattura elettronica con numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria: il SdI scarta la fattura.
– Fattura elettronica con numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria: il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali. Sottolineiamo che in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

2. Ricezione di una fattura per merce mai acquistata
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.

3. Fattura cartacea in luogo della fattura elettronica
Nel caso in cui il cessionario nel primo semestre 2019, per distrazione, pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta:
– Se la fattura elettronica viene ricevuta entro il giorno 15 del mese successivo (quindi entro il termine della propria liquidazione periodica), la sanzione non sarebbe applicabile.
– Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI).

4. Fornitore che non invia la fattura elettronicamente
Se il fornitore non emette la fattura elettronica (anche se dovesse produrre una fattura in formato cartaceo), la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97 entro quattro mesi. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.
In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti. Consigliamo in ogni caso di procedere al pagamento solo dopo aver ricevuto la fattura elettronica.

5. Emissione delle fatture elettroniche da soggetto che svolge commercio al dettaglio
Per gli esercenti attività di commercio al dettaglio, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente. In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:
a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” (in tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi). Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.
b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza o una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.
Queste casistiche sono quelle che potrebbero configurarsi con i rifornimenti di benzina.

6. Ricevute/fatture fiscali
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e relative variazioni, sono da fatturare esclusivamente mediante fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI. I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.

7. Fatture di acquisto datate 2018 (cartacee) ma ricevute nel 2019
Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

FATTURE DIFFERITE

8. Possibilità di utilizzo della fattura elettronica differita
Secondo l’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 3 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 31 gennaio 2019 avendo cura di:
– emettere al momento della cessione (3 gennaio), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
– datare la fattura elettronica con la data del 31 gennaio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
– inviare la fattura al Sdi il 31 gennaio 2019;
– far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Al fine di evitare problematiche Iva consigliamo vivamente di differire le fatture al massimo entro l’ultimo giorno del mese relativo al momento di effettuazione della cessione di beni (come nell’esempio di cui sopra).

9. Fattura differita per prestazioni di servizi
Documenti quali la c.d. “fattura proforma” o “avviso di parcella”, riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura rispetto all’incasso del corrispettivo.
Anche in questo caso consigliamo vivamente di differire le fatture al massimo entro l’ultimo giorno del mese relativo al momento di incasso delle prestazioni di servizi.

DETRAIBILITA’

10. Detrazione dell’IVA
A titolo esemplificativo una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio:
– Se ricevuta e annotata entro il giorno 15 del mese di febbraio può concorrere alla liquidazione di gennaio e quindi potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
– se ricevuta e annotata dopo il 15 del mese di febbraio deve concorrere alla liquidazione di febbraio e quindi potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di febbraio.
Porre sempre la massima attenzione alla data di ricezione delle fatture più che alla data documento. In caso di dubbi far confluire l’iva in detrazione sempre relativamente al mese di ricezione delle fatture.

ESENZIONI

11. Fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti
I soggetti Iva quali minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, che emettono fattura verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (possono quindi continuare ad utilizzare il formato cartaceo). Ricordiamo inoltre che con l’abrogazione del c.d. spesometro non sussisterà più l’obbligo di comunicazione a carico del soggetto ricevente.
Tali soggetti inoltre non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute sempre che non comunichino al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

12. Fatture elettroniche a cittadini senza partita Iva
L’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa con codice destinatario convenzionale “0000000”, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, oltre ai consumatori finali persone fisiche, rientrano in questa casistica anche gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, i condomini e gli enti non commerciali (ribadiamo che questi soggetti sono esonerati anche dall’obbligo di emissione delle fatture in formato xml).
Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

AUTOFATTURE

13. Autofatture emesse per omaggi
Le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.

14. Autofatture in caso di reverse charge
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.
– Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto (c.d. esterometro).
– Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” (regime di inversione contabile art. 17 del d.P.R. n. 633/72), occorre “integrare” la fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e procedere con la conseguente registrazione della stessa (come in precedenza).
A tal proposito l’Agenzia ha chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, chiamato “autofattura”, può essere inviato al Sistema di Interscambio e, mandato in conservazione elettronica.

15. Autoconsumo dell’imprenditore individuale ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.
Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.

BOLLO

16. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità virtuale. Si ricorda che:
– il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento
– l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
In merito si rimanda alla circolare 1/2019 SFS.

ESTERO

17. Fatture verso e da soggetti stranieri (transfrontaliere)
Le operazioni svolte con soggetti stranieri si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”). Tuttavia, per le operazioni in argomento, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI per poi fornire una copia al cliente: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. “esterometro”.
In merito si rimanda alla circolare 3/2019 SFS.

18. Cessioni in ambito comunitario: il modello INTRA
Se il fornitore italiano emette fattura nei confronti di un destinatario non residente (cod. XXXXXXX), resta comunque obbligatorio alla presentazione del modello Intra. Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione degli acquisti di beni intracomunitari è previsto per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro; mentre degli acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
In merito si rimanda alla circolare 3/2019 SFS.

19. Fatture nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo di emettere le fatture elettroniche via SdI. Riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario”, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
In merito si rimanda alla circolare 3/2019 SFS.

Restiamo a disposizione per ogni necessità di chiarimenti.

(A cura della Dott.ssa Giulia Mortella – il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)