Circolare di Studio n. 21/2020: D.L. “Rilancio” – Credito di imposta per canoni, leasing, utilizzo di immobili ad uso non abitativo nonchè affitto d’azienda
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Circolare di Studio n. 22/2020: D.L. “Rilancio” – Cessione a terzi e sconto in fattura dei crediti di imposta Covid-19
26 Maggio 2020

Circolare di Studio n. 20/2020: D.L. “Rilancio” – Agevolazioni per interventi edilizi e di efficientamento energetico

Il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 maggio 2020, ha introdotto nuove norme ed agevolazioni volte ad incentivare l’edilizia ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Sebbene le disposizioni introdotte, come precisato nel decreto, saranno oggetto di successivi interventi volti a definirne le modalità di attuazione o comunque ad interpretarne la portata, vi riportiamo una prima sintesi delle nuove norme.

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AGEVOLAZIONI IN TEMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS E FOTOVOLTAICO

1) La detrazione IRPEF conseguente all’esecuzione delle opere di efficientamento energetico si applica nella misura del 110 percento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2) L’aliquota agevolata del 110 percento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013, quindi anche diversi da quelli sopra descritti, purchè:

– nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente;
– a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati al precedente punto 1).

3) Anche per gli interventi antisismici, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 percento per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. La detrazione, anche in questo caso, viene ripartita 5 quote annuali di pari importo.
Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, c. 1, lett. f-bis) TUIR (detrazione dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo) spetta nella misura del 90 percento.
Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

4) La detrazione, 5 quote annuali di eguale importo, spetta nella misura del 110 percento anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021 fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad euro 1.000 per ogni KW per gli impianti di accumulo nonché è ridotto ad euro 1.600 per ogni KW in caso l’intervento sia diverso dalla manutenzione o dal risanamento conservativo e quindi sia costituito da una nuova costruzione, una ristrutturazione edilizia o urbanistica).
La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici illustrati nei precedenti punti di questa circolare.
La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

5) Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, di cui ai punti 1 e 2 della presente circolare, ai fini dell’accesso alla detrazione del 110 percento, gli stessi:

– devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui al precedente punto 4) di questa circolare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata;
– devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

6) La detrazione spetta nella misura del 110 percento, sempre da ripartire in 5 quote annuali di eguale importo, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico o antisismici, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

7) Le agevolazioni sopra descritte si applicano agli interventi effettuati:

a. dai Condomìni;
b. dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
c. dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

8) Le disposizioni non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

9) Le detrazioni agevolate sopra descritte potranno essere oggetto di opzione, da parte del contribuente, ai fini dello sconto in fattura da parte del fornitore ovvero della cessione del credito di imposta a soggetti terzi, secondo quanto indicato nel prossimo capitolo di questa circolare.

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TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni suddette si applicano per le spese relative agli interventi di:

a. recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir (bonus ristrutturazione edilizia);
b. efficienza energetica di cui all’arti. 14 D.L. 63/2013 (bonus risparmio energetico);
c. adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63 (sisma bonus);
d. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciata);
e. installazione di impianti solari fotovoltaici;
f. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Avuto riguardo per tali crediti d’imposta precisiamo:

– sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;
– sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;
– La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso;
– I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità attuative che saranno indicate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, con separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

DETRAZIONI AL 110 PERCENTO: è possibile optare per lo sconto in fattura ovvero per la trasformazioni in credito d’imposta, con conseguente cessione, anche per le detrazioni derivanti dagli interventi di cui al primo capitolo di questa circolare, sebbene tale diritto sia subordinato all’espletamento di un’apposita procedura di asseverazione. Sul punto rileviamo quindi quanto segue:
– il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi effettuati, visto che può essere rilasciato dai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e responsabili dei centri di assistenza fiscale.
– per gli interventi di efficientamento energetico, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione andrà trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo l’emanando decreto attuativo del MISE;
– per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico dovrà essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati dovranno altresì attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
– In capo ai tecnici attestatori, salve le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, sono comminate sanzioni in caso di attestazione e asseverazione infedele e gli stessi saranno comunque tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
La polizza riveste particolare importanza in quanto la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio;
– Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rientreranno tra le spese detraibili in misura del 110 percento.
– Anche in questo caso, i dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo le modalità attuative che saranno indicate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, con separato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Trovando applicazione anche per taluni interventi di carattere edilizio, segnaliamo altresì le norme introdotte al fine di sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Con successivi decreti il MISE, di concerto con il MEF, potrà individuare le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli sopra indicati.

Il sopracitato credito d’imposta:

– è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
– è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione;
– è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)