Circolare di Studio n. 14/2020: “Decreto Liquidità” – Prestiti garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia fino a 25.000 euro
16 Aprile 2020
Circolare di Studio n. 16/2020: DPCM 26-04-2020 modifica provvedimenti chiusura attività
5 Maggio 2020

Circolare di Studio n. 15/2020: Decreto Liquidità – disposizioni in ambito giudiziale, societario e fallimentare

Gentili Clienti,

per far fronte all’emergenza COVID-19 in corso, con il c.d. “Decreto Liquidità” (Decreto Legge n. 23/2020) sono state altresì prorogate alcune misure già in vigore in ambito giudiziale, fallimentare e societario. Con la presente siamo ad illustrarvi, in linea generale, alcune disposizioni di maggiore interesse.

 

PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ GIUDIZIALE

E’ prorogato fino al 11 maggio 2020 il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili, tributari e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto per i procedimenti indicati all’art. 83, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), con alcune deroghe indicate nello stesso Decreto Legge 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”).

In ambito fallimentare, tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (compresi quindi i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio) e per la liquidazione coatta amministrativa e dell’accertamento dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9.03.2020 e il 30.06.2020, sono improcedibili, salvo che la richiesta non sia stata presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio.

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 sono prorogati di 6 mesi.

Come ci eravamo tuttavia già preoccupati di indicarvi nella nostra circolare n. 4/2020, sebbene la sospensione dell’attività giudiziale sia in larghissima parte generalizzata, non tutti i termini e le attività sono tuttavia sospesi e quindi, qualora riceviate un atto giudiziario ovvero abbiate comunque un dubbio, per cautela, non esitate a contattarci.

 

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA DELLE IMPRESE

L’entrata in vigore del “Codice della crisi e dell’insolvenza delle imprese”, di cui al D.Lgs. 14/2019, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata ulteriormente differita al 1° settembre 2021, salve le specifiche deroghe contenute nell’art. 389, c. 2, che hanno efficacia dal 16.03.2019.

La proroga ha quindi fatto slittare l’applicazione delle norme della sopracitata riforma, con particolare riguardo per le disposizioni riferite al sistema delle misure di allerta.

Restano tuttavia efficaci alcune modifiche al Codice Civile già entrate in vigore il 16.03.2019 tra le quali segnaliamo, in quanto di maggiore interesse per i nostri clienti, quelle derivanti dall’attuazione delle seguenti norme:

– artt. 375, 377, 378 e 379 – Modifiche del Codice Civile inerenti assetti organizzativi, responsabilità degli amministratori e nomina dei sindaci;

– artt. 385, 386, 387 e 388 – Garanzia in favore di acquirenti di immobili da costruire.

 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN AMBITO SOCIETARIO

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

In ambito societario il Decreto Liquidità ha apportato alcune deroghe alla disciplina civilistica, con riferimento agli obblighi posti dalla legge in caso di accertamento di perdite in capo alla società, stabilendo che, a decorrere dal 9.04.2020 e fino alla data del 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano:

  • l’art. 2446, cc. 2 e 3 c.c., che regolamenta la procedura da seguire se capitale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  • l’art. 2447 c.c. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al disotto del limite legale;
  • gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c.. che disciplinano gli adempimenti da adottare nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo.

Da rilevare, in particolare, la deroga che dispone che, per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Tale norma esclude di fatto la responsabilità degli amministratori per gestione non conservativa del patrimonio ai sensi dell’art. 2486 c.c., mentre resta ferma la previsione in tema di informativa ai soci prevista per le società per azioni dall’art. 58 Direttiva n. 1132/2017.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data del 9.04.2020 e sino alla data del 31.12.2020 non si applicano:

  • l’artt. 2467 c.c., ai sensi del quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
  • l’art. 2497-quinquies c.c. che applica la postergazione del rimborso dei crediti anche ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)