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Circolare di Studio n. 02/2018: calendario fiscale 2018
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Circolare di Studio n. 01/2018: novità in materia di imposta sul valore aggiunto

FATTURE DI ACQUISTO DI FINE ANNO: TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E LA DETRAZIONE IVA

 La Manovra Correttiva 2017 (art. 2 DL 50/2017), come indicato nelle precedenti circolari, ha apportato rilevanti modifiche in materia di Iva che vengono qui di seguito sintetizzate:

  • art. 19 Dpr 633/72: il diritto alla detrazione dell’imposta opera non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione.
  • art. 25 Dpr 633/72: la registrazione della fattura di acquisto deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione “e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Pertanto le nuove regole impongono che, per esercitare la detrazione Iva delle fatture d’acquisto dell’anno 2017, la registrazione debba avvenire entro il 30/04/2018.

Se tale registrazione non avverrà nei termini si incorrerà nella:

  • perdita dell’imposta a credito
  • violazione (sanzionabile) dei termini di registrazione.

 

LE NUOVE REGOLE DA RISPETTARE

I nuovi termini per la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali nel registro acquisti dovrà quindi avvenire anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si esercita tale diritto alla detrazione.

Inoltre la detrazione deve operare nell’anno “di effettuazione” dell’operazione e non in quello di ricezione della fattura.

 

FATTURE D’ACQUISTO DATATE 2017 RICEVUTE NEL 2018

 

Ricevute entro il:

16/01/2018 mensili

28/02/2018 trimestrali

Possono essere registrate nel mese di dicembre 2017, come da prassi, in modo che:

*  vi sia detrazione nella liquidazione di dicembre/IV trimestre

*  vi sia dichiarazione nello spesometro del II semestre 2017 & nella liquidazione periodica iva di dicembre/IV trimestre

*  vi sia detrazione nel modello Iva 2018 per l’anno 2017

N.B.: LA SUDDETTA REGISTRAZIONE È POSSIBILE SE LE FATTURE PERVENUTE NEL 2018 NON SIANO STATE RICEVUTE TRAMITE PEC (data certa), NEI CASI DI RICEZIONE VIA PEC SI CONSIGLIA DI REGISTRARE COME ILLUSTRATO DI SEGUITO

Ricevute:

dal 17/01/18 al 30/04/18 mensili

dal 01/03/18 al 30/04/18 trimestrali 

SI CONSIGLIA DI REGISTRARLE SU UN SEZIONALE SPECIFICO in modo che:

*  non vi sia detrazione nella liquidazione 2018

* confluiscano nel primo spesometro 2018

* la detrazione Iva avvenga SOLO nel modello Iva 2018 per l’anno 2017

SI CONSIGLIA PERTANTO DI CONTATTARE QUANTO PRIMA LA SOFTWARE HOUSE PER LE GESTIONE DI SUDDETTO SEZIONALE E DELLE RELATIVE REGISTRAZIONI

Ricevute oltre il 30/04/18DEVONO ESSERE REGISTRATE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI con apposito codice Iva di indetraibilità al 100% in modo che:

*  l’Iva sia totalmente indetraibile

*  l’Iva non venga contabilizzata come costo deducibile (in caso contrario è necessario girocontare l’Iva ad un costo indeducibile)

*  le relative fatture confluiscano nello spesometro 2018

Al momento mancano comunque alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e si è in attesa di una specifica Circolare.

Ciò premesso, lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

(Note legali: il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione.)