Circolare di Studio n. 8/2019: rottamazione-ter 2019
1 Aprile 2019
Circolare di Studio n. 09/2020: D.M. 25-03-2020 – modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020 sulla sospensione delle attività
30 Marzo 2020

Circolare di Studio n. 08/2020: D.P.C.M. 22 marzo 2020 n. 18 – Parziale chiusura delle attività produttive

In data 22 marzo 2020 il Governo ha emanato un decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il quale ha introdotto nuove disposizioni e limitazioni tese a fronteggiare l’emergenza COVID-19.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Il provvedimento ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, stilando tuttavia una lista di eccezioni, basate sulle categorie indicate dai codici ATECO, lista che vi alleghiamo alla presente circolare.
Il decreto fa salva la facoltà di modificare l’elenco dei codici allegati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze e quindi non si escludono variazioni nei prossimi giorni, visto peraltro le critiche già avanzate in queste ore su vari fronti.
Vi invitiamo quindi a voler verificare la corrispondenza del codice ATECO della Vostra attività (facilmente riscontrabile nella visura camerale) con la lista allegata, ferma la nostra disponibilità a fornirvi assistenza in merito.

DEROGA PER LE ATTIVITÀ A DISTANZA O LAVORO AGILE
Il decreto precisa che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Le attività professionali non sono sospese ma restano per esse ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Per le attività commerciali non sospese resta comunque fermo tutto quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

ALTRE DISPOSIZIONI
– Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

– Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese (con riferimento alla lista allegata), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, citati nel precedente capoverso, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa (c.d. silenzio assenso).

– E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

– Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

– Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

– Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

LIMITAZIONI NEGLI SPOSTAMENTI E TRASFERIMENTI
Il D.P.C.M. commina altresì il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono state soppresse.

EFFICACIA PROVVEDIMENTO
Le disposizioni del D.P.C.M. producono effetto dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
Le nuove norme si applicano, cumulativamente, a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono stati entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

ATTENZIONE: è tuttavia previsto che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del provvedimento possano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

OPERATIVITÀ STUDIO FANTI SELLERI ED EL.CO. STUDIO S.R.L.
Per quanto riguarda lo Studio Fanti Selleri ed El.Co. Studio s.r.l. Vi confermiamo l’apertura al pubblico – limitatamente alle telefonate – dalle 9.00 alle 13.00. Per la salute dei nostri dipendenti e collaboratori, l’accesso agli uffici da parte della clientela è tuttavia sospeso salvo che per eventuali comprovate urgenze, comunque da concordarsi telefonicamente in via preventiva.
Ricordiamo che i contatti con i professionisti ed i collaboratori potranno altresì tenersi, oltre che telefonicamente e per e-mail, in videoconferenza se necessario.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

(Il  presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)

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