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Circolare di Studio n. 07/2018: nuove norme relative alle spese per carburanti e lubrificanti

Per effetto della Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° luglio 2018 la scheda carburante non sarà più utilizzabile da aziende, professionisti e quindi dai titolari di Partita IVA in genere, ai fini della deducibilità delle spese inerenti ai carburanti e lubrificanti per autotrazione relative ai mezzi aziendali, a quelli esclusivamente strumentali nonché a quelli a deducibilità ridotta.

Dette spese, infatti, saranno deducibili, nonché detraibili ai fini IVA, esclusivamente se il relativo pagamento sarà effettuato a mezzo carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973 (quindi Banche, Poste Italiane S.p.A., intermediari finanziari, ecc…) nonché attraverso gli altri mezzi di pagamento individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 04-04-2018.

Non è quindi ammesso mezzo di pagamento diverso dalla “moneta elettronica” o comunque “tracciabile”, pena la indeducibilità ed indetraibilità, ai fini IVA, del costo. In pratica, pertanto, il pagamento in contanti sarà limitato ai soli privati o comunque a chi, ancorché titolare di Partita IVA, non intende portare in deduzione e detrazione il costo del rifornimento.

A lato pratico, si segnala che le carte di credito, di debito o prepagate utilizzate dovranno essere intestate direttamente al titolare di partita IVA, con la conseguenza che, in presenza di più mezzi suscettibili ad essere utilizzati contemporaneamente, occorrerà quindi disporre di più carte elettroniche.

Oltretutto, sempre a pena di indeducibilità ed indetraibilità, ai fini IVA, del costo sostenuto, dal 1° luglio 2018 viene inoltre posto l’obbligo per i gestori delle stazioni di servizio di certificare la cessione dei carburanti e lubrificanti nei confronti dei titolari di partita IVA a mezzo dell’emissione di fattura elettronica, che dovrà quindi essere sempre richiesta.

Di conseguenza, i gestori di distributori di carburanti, saranno esonerati dal certificare i corrispettivi solo per i rifornimenti effettuati ai privati.

Sebbene sia indubbio che le nuove disposizioni comporteranno un radicale mutamento delle “abitudini” ormai consolidatesi negli anni, si attendono, in ogni caso, degli ulteriori chiarimenti in quanto, dall’interpretazione rigida delle norme, così come ora formulate, pare che l’esercente, ad ogni rifornimento effettuato nei confronti di aziende o comunque partite IVA, sia tenuto ad emettere la fattura elettronica, anche per un’unica operazione.

Oltretutto l’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire entro il termine della giornata lavorativa e quindi sorgeranno delle indubbie problematiche per i rifornimenti effettuati al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto o comunque in modalità self service.

Segnaliamo infatti che, attualmente, la formulazione della norma non lascia grandi spazi ad un’interpretazione tale dal poter ritenere applicabile, nella fattispecie, del regime previsto dal D.L. 70/2011 per il quale, chi paga solo con moneta elettronica, può limitarsi ad annotare in contabilità il costo di acquisto del carburante sulla base delle risultanze dell’estratto conto periodico rilasciato dall’operatore finanziario, senza quindi necessità di ottenere al gestore della stazione di servizio l’emissione della fattura.

Quanto alle modalità di pagamento, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04-04-2018 ha ampliato il novero dei mezzi di pagamento ammessi in quanto la norma introdotta con la Legge di Bilancio, decisamente restrittiva, aveva suscitato non poche preoccupazioni e criticità che ora possono dirsi, almeno in parte, risolte.

Sulla base delle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, al fine di poter detrarre l’IVA e dedurre il costo sostenuto, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere ora effettuato, sostanzialmente, con tutti i mezzi di pagamento, ad esclusione del contante, riservato in pratica ai soli privati.

La modifica normativa ha altresì colmato una lacuna esistente nel testo previgente, precisando che l’estensione dei mezzi di pagamento ammessi ha valenza sia ai fini della detraibilità dell’IVA che della deducibilità dalle imposte sui redditi.

Alla luce delle nuove disposizioni sono quindi ammessi altresì gli assegni, i vaglia nonché i pagamenti elettronici di cui all’art. 5 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra i quali, per esempio, l’addebito diretto (SDD), i bonifici, i bollettini postali, oltre ovviamente alle carte di credito, debito, prepagate nonché gli altri strumenti di pagamento elettronico che consentono l’addebito in conto corrente.

E’ inoltre necessario effettuare un’importante precisazione.

L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le forme di pagamento qualificato sono ritenute idonee anche nei casi in cui il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione del prodotto per effetto di specifici accordi, cosa che si verifica, ad esempio, con le carte emesse dalle società petrolifere. Ovviamente, anche in detta ipotesi, il pagamento dovrà essere effettuato nelle modalità indicate nel provvedimento sopracitato.

E’ stata anche precisata la validità delle carte ricaricabili e dei buoni carburante, purché la cessione/ricarica sia documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017 e regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

PDF Provv. Agenzia delle Entrate 04-04-2018

(cura dell’Avv. Giulio Fanti – il presente articolo è la riproduzione della Circolare inviata ai clienti alla data di pubblicazione e non verrà quindi successivamente aggiornata. Le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive alla pubblicazione)