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Circolare di Studio: Legge di Bilancio 2026. Rottamazione Quinquies

La Legge di Bilancio 2026 ha riproposto la cd. “Rottamazione delle cartelle di pagamento”, che permette la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1/01/2000 fino al 31/12/2023.

Tra le novità introdotte nella nuova versione della rottamazione si evidenzia che la definizione opera per le sole iscrizioni a ruolo derivanti:

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione consente però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

1. Presentazione della domanda

Il debitore deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata tramite dichiarazione da presentare con modalità esclusivamente telematiche entro il 30/04/2026 scegliendo il numero di rate.

2. Modalità di pagamento

La liquidazione delle somme avviene d’ufficio entro il 30.6.2026. Le intere somme (unica rata) o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026. L’importo può essere rateizzato in massimo 54 rate bimestrali con le seguenti scadenze:

  • 1° rata entro il 31.7.2026;
  • 2° rata entro il 30.9.2026;
  • 3° rata 30.11.2026;
  • dalla 4° alla 51° le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla 52° alla 54° le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

3. Benefici della rottamazione

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”. Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Chiunque fosse interessato a verificare la propria situazione debitoria per valutare se accedere alla Rottamazione quinques può contattare il nostro Studio per approfondimenti.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti.

Cordiali saluti.
Avv. Giulio Fanti

(Il  presente articolo è aggiornato alla data di pubblicazione e le informazioni sopra riportate potrebbero quindi essere variate per effetto di disposizioni successive)

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